IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante l'ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare,  l'art.  21,
relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile; 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al  Governo  per
il riordino delle disposizioni  legislative  in  materia  di  sistema
nazionale della protezione civile e, in particolare l'art.  1,  comma
1,  lettera  e),  relativo  al  criterio  di  delega  concernente  la
disciplina  della  partecipazione  e   della   collaborazione   delle
universita' e degli enti e istituti  di  ricerca  alle  attivita'  di
protezione civile; 
  Visto il decreto legislativo del  2  gennaio  2018,  n.  1  recante
codice della protezione civile, e in particolare l'art.  20  che,  in
coerenza con le tipologie di rischio di cui all'art. 16 del  medesimo
codice, indica la  Commissione  nazionale  per  la  previsione  e  la
prevenzione  dei   grandi   rischi   quale   organo   di   consulenza
tecnico-scientifica  del  Dipartimento  della  protezione  civile   e
prevede che la composizione e le  modalita'  di  funzionamento  della
stessa Commissione siano individuati con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri su proposta del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, nonche' l'art. 48 che dispone  l'abrogazione,  tra
l'altro, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  l'istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile; 
  Visto, altresi', l'art. 21 del predetto decreto  legislativo  n.  1
del 2018, che definisce le modalita' di individuazione dei Centri  di
competenza e collaborazione con gli organismi competenti  in  materia
di ricerca; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario e, in particolare,  l'art.  16
concernente l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
ottobre  2011,  concernente  la  riorganizzazione  della  Commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi  rischi  che,
nel  definire  l'articolazione,  la  composizione,  i  compiti  e  le
modalita' di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per
la nomina dei componenti, ad  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni,  recante  nomina
dei componenti della Commissione nazionale per  la  previsione  e  la
prevenzione dei grandi rischi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  2
ottobre 2019,  con  il  quale  al  dott.  Angelo  Borrelli  e'  stato
conferito, ai sensi degli articoli 18 e  28  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, l'incarico di Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile, a far data dal 2 ottobre 2019 e  fino  al  verificarsi  della
fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto  1988,
n. 400, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3  luglio  1997,  n.  520,  ed  e'  stata
attribuita   la   titolarita'   del   Centro    di    responsabilita'
amministrativa n. 13 - Protezione civile - del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il codice di comportamento  e  di  tutela  della  dignita'  e
dell'etica dei  dirigenti  e  dei  dipendenti  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  adottato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014,  applicabile  anche  ai
consulenti ai sensi dello stesso codice; 
  Ravvisata la  necessita'  di  disciplinare  la  composizione  e  il
funzionamento della sopra richiamata Commissione in  conseguenza  del
mutato contesto  normativo  di  riferimento  e  in  coerenza  con  le
tipologie  di  rischio  individuate  all'art.  16  del  codice  della
protezione civile; 
  Sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Compiti 
 
  1. Ai sensi dell'art. 20 del codice  della  protezione  civile,  di
seguito «Codice», la Commissione nazionale per  la  previsione  e  la
prevenzione dei grandi rischi,  d'ora  in  avanti  «Commissione»,  e'
organo  di  consulenza  tecnico-scientifica  del  Dipartimento  della
protezione civile. 
  2. La Commissione fornisce pareri tecnico-scientifici su quesiti  e
argomenti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in
relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio  potenziali,
imminenti o in atto. 
  3. In relazione ai quesiti e agli argomenti di cui al comma  2,  la
Commissione puo' fornire al Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile anche proposte per migliorare  le  capacita'  di  valutazione,
previsione e prevenzione rispetto alle diverse tipologie  di  rischio
di cui all'art. 16 del codice.